Lo Statuto

STATUTO A.S.D. LA CHIANINA

 TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in via Roma n. 7, località Stazione, Montepulciano (SI), un’ associazione non commerciale, operante nel settore sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica La Chianina”. Essa potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) alle leghe sportive e simili sia nazionali che locali.

 

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Art. 2

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democrati­co la cui attività è espressione di partecipa­zione, solidarietà e pluralismo, senza discriminazioni politiche, religiose, sociali o razziali. Essa non ha alcun fine di lucro e politico ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

 

Art. 3

L’Associazione, con spirito altruistico, si propone di:

a)perseguire finalità sportive dilettantistiche ed amatoriali, ricreative e culturali attraverso la gestione di attività sportive, ricreative ed aggregative con interessi mutualistici;

b)gestire, anche a seguito di convenzioni con enti locali, immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale;

c)proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, sportiva e culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali dei soci e per affermare lo spirito di tolleranza e la pacifica convivenza;

d)partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale;

e)promuovere corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;

f)porre in essere iniziative agonistiche, didattiche e formative, istituire corsi di avviamento all’attività sportiva e comunque adottare ogni utile iniziativa tendente al miglior perseguimento degli scopi associativi.

Art. 4

L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti.

Art. 5

L’associazione anche a sostegno e finanziamento degli scopi, potrà inoltre, direttamente od affidandone ad altri la realizzazione, mantenendone il coordinamento, organizzare manifestazioni, riunioni, conferenze, incontri, convegni, seminari, dibattiti, mostre, esposizioni, corsi, pubblicazioni ed edizioni, realizzazione e diffusione audiovisivi, viaggi e visite guidate e non a luoghi di interesse sportivo e di divulgazione della pratica e della cultura sportiva a vantaggio diretto del territorio; cura della logistica e direzione, in proprio o per conto di terzi, delle attività e manifestazioni predette, attività di somministrazione e di alimenti e bevande nel corso delle predette manifestazioni; svolgere attività di gestione, conduzione manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport in genere;esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l’associazione si propone lo sviluppo di attività in collaborazione con persone fisiche, organismi collettivi, enti od associazioni aventi scopi attinenti a queste attività quali Enti Pubblici e Privati, in Italia e all’Estero.

TITOLO III

DURATA

Art. 6

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO IV

COLORI SOCIALI

Art. 7

   I colori sociali sono: bianco-rosso.

Tuttavia i vari settori possono utilizzare ulteriori colori oltre al bianco e rosso nel proprio vestiario, purchè preventivamente segnalati e accettati dal consiglio.

TITOLO V

ADESIONE FEDERAZIONI

Art. 8

L’Associazione potrà aderire a tutte le Federazioni Nazionali riconosciute dal CONI nonché affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, alle leghe sportive e simili sia nazionali che locali.

TITOLO VI

SOCI

Art. 9

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 10

Chi intende essere ammesso come socio dovrà fare richiesta scritta impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi della Associa­zione, acquisendo dal momento della richiesta ad ogni effetto la qualifica di socio. Tale qualifica potrà essere assunta anche da minorenni. In tal caso la domanda dovrà essere firmata da almeno un genitore, il quale rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Il consiglio direttivo qualora ne ricorrano le condizioni, adotta delibera di inammissibilità unanime e motivata.

La delibera di inammissibilità contenente le motivazioni, verrà comunicata all’interessato con lettera da inviarsi successivamente alla data della delibera di non ammissione.

Art. 11

I soci possono essere ordinari, sostenitori ed onorari.

La qualifica di socio ordinario dà diritto:

a)a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’ approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

b)a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;

c)a frequentare gli impianti sportivi dell’associazione con le modalità previste dall’associazione medesima.

I soci minorenni non hanno diritto di voto fino al compimento degli anni sedici. Al compimento degli anni sedici possono esercitare il diritto di voto ma non possono ricoprire cariche elettive.

I soci ordinari sono tenuti:

a)all’osservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

b)al pagamento della quota sociale.

I soci sostenitori diversamente dagli ordinari non hanno diritto di voto.

 

L’associazione attraverso specifica delibera del Consiglio Direttivo può riconoscere soci onorari quei cittadini od enti che si sono contraddistinti per la fattiva collaborazione al raggiungimento degli scopi sociali; i soci onorari godono dei medesimi diritti e sono soggetti agli stessi doveri previsti dal presente statuto per gli altri soci,escluso il diritto di voto.

 

Art. 12

I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. Per i soci di età inferiore ai sedici anni il contributo annuale dovrà essere ridotto del 50%. Le quote non sono trasmissibili né per atto tra vivi né a causa di morte e non è ammessa la possibilità di procedere ad una loro rivalutazione.

Art. 13

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci dell’associazione pur mantenendo la propria autonomia per quanto riguarda le attività poste in essere al di fuori dell’associazione, non potranno però svolgere attività contrarie agli scopi dell’associazione che comporterebbero l’esclusione dall’associazione medesima e la perdita della qualifica di socio.

Le prestazioni non professionali offerte dai soci o da quanti partecipino alle cariche elettive e non elettive, per il buon funzionamento dell’associazione e per l’organizzazione delle attività promosse dall’associazione, sono rese a titolo gratuito.

In ogni caso avranno diritto ad un rimborso forfetario per le spese generali ex art. 25 L.133/99.

Se i soci dovessero fornire prestazioni professionali nell’ambito di attività organizzate, promosse e realizzate dall’associazione, e che comunque siano previste dalle finalità dell’associazione medesima, saranno retribuiti dietro regolare emissione di fattura.

In ogni caso le prestazioni professionali dovranno essere obbligatoriamente e preventivamente accordate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

RECESSO-ESCLUSIONE

Art. 14

I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

  1. a) dimissioni volontarie da presentare per iscritto;
  2. b) morosità protrattasi per un anno dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  3. c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  4. d) di scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art.40.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C) assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.

Gli associati dimissionari o dichiarati decaduti per morosità per essere riammessi dovranno sottoporsi alle norme del precedente art.10.

Art. 15

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata A/R. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO VII

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 16

Al socio che si renda colpevole di condotta non conforme ai principi dell’associazione, preventivamente alla delibera di esclusione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

               a)richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

  1. b) sospensione temporanea dall’esercizio del diritto di socio.

TITOLO VIII

FONDO COMUNE

Art. 17

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento e sarà destinato ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

 

TITOLO IX

RENDICONTO

Art. 18

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto dell’Associazione sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare.

Il rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economico – finanziaria dell’Associazione. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

TITOLO X

UTILI O AVANZI DI GESTIONE

Art. 19

E’ fatto assoluto divieto di procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale con questi costituiti.

TITOLO XI

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Quando particolari condizioni lo richiedano il rendiconto potrà essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

TITOLO XII

SETTORI

Art. 21

Per ogni attività sportiva, sociale e culturale è costituito e funzionante uno specifico settore, al quale aderiscono tutti coloro che sono interessati alle rispettive discipline. Gli aderenti ai diversi settori debbono essere soci dell’Associazione. Analogamente possono essere costituiti settori per altri diversi gruppi di interesse.

Art. 22

La costituzione di ogni settore è preliminarmente approvata dal Consiglio direttivo. I soci interessati alla costituzione del settore devono fare richiesta scritta al Consiglio direttivo che ne approva la costituzione mediante votazione a maggioranza.

 

Art. 23

La direzione e l’organizzazione del settore è affidata ad un Comitato eletto dall’Assemblea del Settore stesso e ratificato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Comitato di Settore sarà costituito da un numero di Consiglieri di Settore che potrà andare da un minimo di quattro ad un massimo di venticinque persone. Il Comitato di Settore elegge nel suo seno il Presidente di Settore, da uno a tre Vicepresidenti di Settore, il Segretario, il Cassiere di Settore ed assegna i vari incarichi (responsabile gare e manifestazioni, impianti e attrezzature, corsi e centri di avviamento, ecc..). I componenti eletti nel Comitato di Settore restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato di Settore deve:

  1. a) applicare lo Statuto Sociale ed attenersi ad esso ed alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
  2. b) predisporre il programma delle attività ed il relativo rendiconto preventivo del Settore che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo;
  3. c) sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti alle norme per l’uso degli impianti sportivi e gli accordi di natura economica con tecnici e istruttori, oltre a quanto investe l’immagine ed i principi sui quali si fonda la vita dell’Associazione;
  4. d) far rispettare a tutti i tesserati (soci – dirigenti – istruttori — atleti) le norme emanate dagli Enti e dalle Federazioni competenti relative alla partecipazione all’attività svolta nelle diverse discipline sportive;
  5. e) gestire organizzativamente e tecnicamente il programma ed il rendiconto preventivo concordato con il Consiglio Direttivo; i rendiconti preventivi e consuntivi dei settori sono autonomi ma costituiscono parte integrante di quelli dell’ Associazione.

Art. 24

Nel caso in cui il settore decida di sciogliersi dovrà preliminarmente convocare l’Assemblea di settore la quale a seguito di deliberazione stenderà un apposito verbale di scioglimento da presentare al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo potrà sciogliere autonomamente e con giudizio insindacabile il settore che si renda inadempiente ai sensi dell’art.23.

In qualunque caso di scioglimento del settore non potranno in alcun modo essere distratti i beni mobili in uso a tale settore, rientrando così nella disponibilità dell’Associazione e spettando al Consiglio Direttivo la decisione della destinazione ad altro uso e/o settore.

 

TITOLO XII

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 25

Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea degli associati;
  2. b) il Consiglio Direttivo.
  3. c) il Presidente
  4. d) i due Vice-Presidente
  5. e) il Cassiere
  6. f) il Segretario

In occasione del rinnovo delle cariche sociali verrà nominata a cura del consiglio direttivo apposita commissione elettorale composta da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti i quali provvederanno alla raccolta delle adesioni degli eventuali candidati, alla gestione delle operazioni di voto ed allo scrutinio delle schede di voto, fissandone modalità, luogo e tempi.

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Tutti i membri nominati non hanno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso a piè di lista delle spese sostenute nell’espletamento di incarichi per conto e nell’interesse dell’Associazione.

TITOLO XIV

ASSEMBLEE

Art. 26

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e seconda convocazione.

Art. 27

L’Assemblea ordinaria:

  1. a) approva il rendiconto annuale;
  2. b) procede alla nomina delle cariche sociali;
  3. c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. d) approva gli eventuali regolamenti;
  5. e) approva la cooptazione del socio deliberata dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale o, se particolari condizioni lo richiedano, entro sei mesi. L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28

L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’ Associazione nominando i liquidatori.

L’Assemblea straordinaria sarà convocata quando lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata indirizzata al Presidente e sottoscritta da almeno un quinto degli associati e/o dalla metà dei Componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 29

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, minorenni che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. All’Assemblea possono intervenire tutti coloro risultanti iscritti al libro soci almeno cinque giorni prima della convocazione. I soci, che per qualunque motivo non possono intervenire personalmente, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.

Art. 30

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea scegliendo tra i componenti del Consiglio Direttivo e in mancanza tra i soci presenti.

Art. 31

Tutte le deliberazioni avverranno per alzata di mano, per appello nominativo o con voto segreto a scelta del Presidente dell’Assemblea.

Su richiesta della maggioranza dei votanti il presidente dovrà però indire la votazione segreta.

L’elezione delle cariche sociali sarà preceduta dalla nomina, da parte del Consiglio Direttivo, di una Commissione elettorale composta da tre soci, la quale provvederà:

  1. a predisporre liste o nomi di candidati alle varie cariche;
  2. a ricevere liste o nomi di candidati proposti da gruppi di almeno cinque soci ciascuno;
  3. indire le elezioni entro 30 giorni dal ricevimento del mandato.

Le liste proposte dalla commissione elettorale non potranno in nessun caso essere vincolanti per gli associati.

L’elezione dei componenti gli organi dell’associazione è libera, ogni socio elettore ha diritto di voto singolo ai sensi dell’art. 2538 C.C in modo da dare concretezza alla libera sovranità dell’Assemblea.

TITOLO XV

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 32

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri eletti. Il numero dei Consiglieri viene determinato dall’Assemblea che li elegge.

Oltre ai membri eletti in Assemblea faranno parte di diritto del Consiglio Direttivo tutti i Presidenti dei Comitati di Settore in cui l’Associazione è suddivisa. I componenti eletti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, mail o sms, da inviare non meno di otto giorni prima della adunanza, tuttavia se sono presenti tutti i Consiglieri, l’adunanza è valida indipendentemente dal rispetto delle formalità di cui sopra. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel   registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Qualora un consigliere manchi alle adunanze per un numero di assenze ingiustificate superiore a tre decade automaticamente dall’incarico.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo e non tassativo, al Consiglio:

  1. a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. b) redigere il rendiconto consuntivo;
  3. c) compilare i regolamenti interni;
  4. d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. e) deliberare sulla costituzione e scioglimento dei settori sportivi autonomi;
  6. f) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
  7. g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell’Associazione.

h)nominare la Commissione elettorale in riferimento al rinnovo delle cariche;

  1. i) compiere tutti gli atti che concernono l’impiego e la disponibilità degli atleti;
  2. l) deliberare sui rimborsi spesa degli atleti;
  3. m) deliberare sulla nomina degli allenatori fissandone il compenso ed i rimborsi spese;
  4. n) redigere i regolamenti inerenti l’attività associativa;
  5. o) redigere l’eventuale regolamento disciplinare.
  6. p) deliberare circa la costituzione o lo scioglimento delle sezioni sportive/settori.

Art. 33

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con apposita deliberazione.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica     debbono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente con il maggior numero di anni di partecipazione all’Associazione fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente tra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Al momento della sua entrata in carica ogni nuovo Consiglio direttivo dovrà provvedere alla liberazione dei membri del Consiglio stesso, decaduto o dimissionario, da tutte le obbligazioni in proprio da costoro assunte e dalle garanzie da essi fornite nell’interesse dell’Associazione, fatta eccezione per le obbligazioni e garanzie che il Consiglio direttivo subentrante ritenga di dover contestare nel termine perentorio di trenta giorni dal suo effettivo insediamento che avviene con la prima seduta consiliare.

Ove il Consiglio direttivo subentrante non liberi i membri del Consiglio cessato dalle obbligazioni, esso sarà considerato dimissionario di diritto e si procederà a nuove elezioni.

TOTOLO XVI

PRESIDENTE

Art. 34

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

a)ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione di fronte ai terzi in giudizio,

b)è autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, istituti e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;

c)ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;

d)convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

e)cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri di ordinaria amministrazione del Consiglio direttivo con necessità di ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione;

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente con più anni di appartenenza all’associazione.

Art. 35

In caso di momentanea assenza o impedimento anche del Vice Presidente sopra indicato, le funzioni sono eserciate dal secondo Vicepresidente; o in difetto dal Consigliere con più anni di appartenenza all’Associazione. Il Presidente potrà delegare ai Presidenti di Settore tutti i poteri di ordinaria amministrazione relativi ad atti, fatti ed operazioni riguardanti il settore specifico. Per tutti gli atti compiuti dai Presidenti di Settore ed in forza della delega di cui sopra questi risponderanno solidalmente e personalmente ai sensi dell’art. 38 del C.C.

TITOLO XVII

SEGRETARIO

Art. 36

Il segretario svolge funzioni di segreteria, tiene il protocollo, evade la corrispondenza, redige i verbali operando in stretto accordo con il presidente.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio direttivo, del libro degli aderenti all’Associazione, nonché di tutti gli altri libri sociali.

TITOLO XVIII

CASSIERE

Art. 37

Il cassiere cura la parte economica dell’associazione, è custode dei valori finanziari e patrimoniali dell’Associazione.

Il cassiere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico e finanziario accompagnandolo da idonea relazione, nonché sottoscrive congiuntamente al presidente gli ordinativi di pagamento.

TITOLO XIX

LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 38

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libero degli aderenti l’Associazione.

I libri dell’associazione sono visitabili da chiunque ne faccia motivata istanza al Consiglio direttivo; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

TITOLO XX

STRUTTURE SPORTIVE

Art. 39

L’associazione per conseguire gli scopi sociali previsti, utilizza le strutture pubbliche messe a disposizione dell’ Amministrazione Comunale di Montepulciano e/o altre pubbliche o private seppure affidate in gestione ad altre Società sportive operanti nel territorio.

TITOLO XXI

                                     SCIOGLIMENTO

Art. 40

In caso di scioglimento dell’ Associazione, l’Assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri.

Art. 41

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quinti (3/5) dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva.

TITOLO XXII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 42

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti , che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale o di un unico arbitro amichevole compositore, nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale , salvo la devoluzione alla competenza esclusiva in materia di quanto previsto dalle regole delle federazioni nazionali a cui l’Associazione aderisce.

 

TITOLO XXIII

NORME FINALI

Art. 43

In aggiunta alle presenti clausole statutarie, in relazione alle particolari esigenze di funzionamento dell’Associazione, verranno realizzati appositi regolamenti a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 44

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

STATUTO DELLA

LA CHIANINA RUNNING

“SETTORE” DELLA A.S.D. LA CHIANINA

REGOLAMENTO INTERNO.

Titolo I

Art. 1

 E’ costituito in Montepulciano Stazione, presso la sede sociale di Via Roma nr.7, un  “SETTORE”  della A.S.D “LA CHIANINA” denominato:

                                                    LA CHIANINA RUNNING

  ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 – Scopo

1.Lo scopo del Settore la Chianina Running è apolitico e si ispira ai principi della partecipazione democratica e intende, con la pratica sportiva, diffondere e promuovere il concetto morale e sociale della solidarietà e dell’agonismo nel proprio territorio.

2.Il fine di questo settore è lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisico e morale di soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina; inoltre diffondere e promuovere la disciplina della camminata intesa come strumento di base per diffondere la pratica dello star bene.

3.Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, il Settore si adopererà per svolgere attività di aiuto nei confronti degli Associati o di altre Associazioni.

4.Il Settore si  caratterizza per la  democraticità della struttura, per l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, siano essi atleti o camminatori, e per l’elettività delle cariche; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo se non a titolo gratuito e per assicurare il regolare funzionamento della sua attività.

5.Per raggiungere i propri scopi, il Settore potrà a titolo esemplificativo:

-promuovere, organizzare, gestire ogni tipo di manifestazioni sportive, agonistiche o ricreative, anche in collaborazione con altri soggetti o Enti siano essi pubblici o privati. Tutti coloro i quali intendono far parte del Settore dovranno redigere una domanda su apposito modulo. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

6.Il Settore si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati.

7.Si scelgono come colori sociali il bianco-rosso. Si adotta il nero come secondo colore, e si apre anche alla possibilità di un terzo colore purchè vi sia maggioranza nell’adottarlo.

8.Il logo del Settore la “Chianina  Running” è: “il corridore con le ali ai piedi”.

ART. 3 – Durata

La durata del Settore è illimitata, così come il numero dei soci, e lo stesso potrà essere sciolto solo con delibera dell’Assemblea straordinaria di Settore.  

ART.4- Diritti dei Soci

1.Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nella Assemblea, nonché dell’elettorato attivo e passivo.

2.Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno del Settore.

3.La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

4.I soci, ancorchè distinti in categorie, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri.

5.L’iscrizione si intende fatta per l’anno sportivo in corso e si intende prorogata di anno in anno se non intervengono dimissioni, decadenza o esclusione.

6.I soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, e i regolamenti interni.

7.La adesione al Settore “LA CHIANINA RUNNING”, comporta automaticamente

la adesione alla Associazione la “A.S.D. LA CHIANINA”.

ART. 5- RECESSO

1.Il socio, in qualsiasi momento, può recedere dal Settore dandone comunicazione scritta al Presidente, senza vincoli particolari di preavviso. Il recesso ha effetto immediato.

2.Il socio può essere radiato dal Settore, dalla maggioranza assoluta i componenti il Consiglio Direttivo, qualora commetta azioni ritenute disonorevoli entro o fuori il Settore. Il provvedimento di radiazione di cui sopra citato, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria di Settore. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contradditorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.

-L’associato radiato non può essere più ammesso.

ORGANI:

-Gli Organi sociali sono:

a) Assemblea generale dei soci di Settore

b) Il Presidente di Settore

c) Il Presidente Onorario di Settore

d) Il Consiglio Direttivo di Settore

ART. 6- FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA di SETTORE

1.L’Assemblea  generale dei soci è composta da tutti i soci e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno allo scopo di:

-approvare le linee di indirizzo dei progetti, dei programmi delle attività e delle iniziative del Settore.

2.L’Assemblea  di Settore può essere convocata in via straordinaria allo scopo di:

-deliberare l’eventuale scioglimento dell’Assemblea di Settore

-discutere e approvare le modifiche al presente statuto.

L’Assemblea di Settore si riunisce di regola su delibera del Consiglio Direttivo di Settore, è convocata dal Presidente di Settore, con preavviso di almeno 15 giorni.

L’Assemblea di Settore ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice.

a)l’Assemblea straordinaria di Settore, convocata per discutere le modifiche dello statuto, o scioglimento dell’Assemblea di Settore, deve deliberare con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti, e in questo caso non è consentito l’uso della delega.

3.Ciascun socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può ricevere una solo delega.

Le votazioni si fanno, di regola per alzata di mano, fatta salva contraria delibera della Assemblea di Settore.

4.E’ obbligatorio il voto segreto:

-nella elezione di cariche sociali di Settore

-nelle delibere riguardanti persone del Settore.

5.Le delibere dell’Assemblea di Settore devono risultare da apposito verbale.

6.IMPORTANTE: Nel caso in cui il numero dei candidati al “Consiglio Direttivo di Settore” sia inferiore a undici (numero max di Consiglieri ammesso) i Candidati entreranno nel Consiglio di Settore, previo accordo tra i Consiglieri uscenti SENZA presentare una lista all’Assemblea di Settore, e senza ALCUNA VOTAZIONE da parte dell’Assemblea di Settore.

In caso contrario (numero superiore a undici) si utilizzerà la procedura descritta sopra (votazione in Assemblea di Settore).

ART.7  IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SETTORE

1.Il Consiglio Direttivo di Settore è composto, previa delibera dell’Assemblea di Settore dei soci, da 5, oppure da 7, oppure da 9, oppure da 11 membri scelti tra i soci del Settore.

-Dura in carica due anni. Tutti i Consiglieri di Settore sono rieleggibili.

2.Il Consiglio di Settore nomina al suo interno il Presidente di Settore, il Vice Presidente di Settore, il Segretario di Settore e il Tesoriere del Settore.

3.Mancando durante l’esercizio uno o più Consiglieri di Settore saranno cooptati i primi della lista dei non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio.

4.Il Consiglio di Settore è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente di Settore ogni qualvolta lo ritengano opportuno o quando ne sia richiesto da almeno la metà più uno dei Consiglieri di Settore.

5.La Convocazione deve avvenire con lettera, fax o e-mail o sms, con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di urgenza deve avvenire via fax o e-mail o telefono con preavviso di almeno 2 giorni, e deve contenere gli argomenti da discutere. In caso straordinario la convocazione può  avvenire anche verbalmente.

6.Di ogni seduta è redatto verbale.

ART. 8- COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SETTORE

1.Il Consiglio Direttivo di Settore è l’organo di gestione dell’Assemblea di Settore e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all’Assemblea di Settore. Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell’attività gratuita o retribuita di esperti, soci o non soci in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

2.In particolare spetta al Consiglio Direttivo di Settore deliberare:

a) sui programmi dell’attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall’Assemblea di Settore:

b) su ammissione, recesso, decadenza dei soci;

c) sui regolamenti interni;

d) sui rapporti sportivi ed economici con atleti, gli enti di promozione sportiva e le federazioni;

e) sull’impiego dei fondi sociali, sull’accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;

f) sull’ammontare e periodicità delle quote sociali, siano esse annuali, straordinarie o relative a singoli settori di attività di sodalizio;

g) su qualsiasi altro argomento riguardante l’Associazione che venga proposto dal Presidente o da un Consigliere di Settore.

3. Le sedute del Consiglio Direttivo di Settore sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voto decide il Presidente valendo in questi casi, il suo voto doppio.

4. Il Consiglio Direttivo di Settore può costituire commissioni di lavoro per specifici argomenti, per l’organizzazione di manifestazioni o attività, o lavorare direttamente attraverso i Consiglieri o altri nominati sempre dal Consiglio di Settore.

5.Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti, del Consiglio Direttivo di Settore, decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo può nominare altri Consiglieri/e che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo di Settore, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo di Settore.

9- IL PRESIDENTE DI SETTORE

1.Il Presidente di Settore è eletto dal Consiglio Direttivo di Settore tra i suoi membri, dura in carica quanto il Consiglio di Settore, e può essere rieletto.

2.Il Presidente di Settore promuove e coordina l’attività del Consiglio Direttivo di Settore, ha la firma e la rappresentanza del Settore di fronte ai terzi.

3.Il Presidente di Settore, nei casi di necessità o di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio di Settore, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione utile.

4.Il Presidente di Settore deve partecipare alle riunioni della Associazione la A.S.D. LA CHIANINA, soprattutto quando riguardano il Settore RUNNING.

5.Il Presidente Onorario di Settore svolge funzioni di rappresentanza.

6.Il Vice-presidente di Settore sostituisce il Presidente di Settore in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

7.In caso di dimissioni spetta al Vice-Presidente di Settore coordinare l’attività di ordinaria amministrazione, in attesa che il Consiglio Direttivo di Settore nomini il nuovo Presidente.

10-ISCRIZIONI ALLE GARE

1.E’ fatto divieto di iscrizione AUTONOMA alle gare a tutti gli Atleti o Camminatori della CHIANINA RUNNING, se non autorizzate dal Consiglio, pena la esclusione dell’Atleta o Camminatore dalla graduatoria.

2.L’Atleta o il Camminatore che intende iscriversi, deve farlo attraverso il Consigliere di Settore competente, entro i limiti stabili dalle gare, oppure può chiederlo al Presidente di Settore, o a qualsiasi Consigliere di Settore.

3.Il Consigliere di settore competente è indicato nel Regolamento redatto annualmente.

4.Il pagamento delle iscrizioni alle gare podistiche DEVE avvenire anticipatamente, al Consigliere di settore addetto alle iscrizioni, oppure la mattina della gara compatibilmente con quanto richiesto nel regolamento gara.

11-ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1.L’esercizio sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1 gennaio e terminano il 31 dicembre.

2.Il Consiglio Direttivo di Settore redige il bilancio preventivo e lo illustra all’Assemblea di Settore, alla fine di ogni anno, per l’anno successivo.

a)il Consiglio Direttivo di Settore redige il bilancio consuntivo e lo illustra all’Assemblea di Settore entro i primi  quattro mesi del nuovo anno.

3.Gli eventuali residui attivi di gestione sono destinati a fondo di riserva indivisibile e sono utilizzati per le attività sociali; mai possono essere ripartiti tra gli associati.

12-SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1.In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l’Assemblea straordinaria di Settore designa uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri, con il particolare compito di curare la liquidazione di tutti i beni mobili o immobili e di estinguere le obbligazioni in essere.

2.Il netto risultante dalla liquidazione è devoluto a fini sportivi dilettantistici, oppure a finalità di solidarietà sociale.

 

13.-CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra questi e l’Associazione e i suoi Organi,in relazione all’esecuzione o all’interpretazione del presente Statuto, dei regolamenti e delle delibere degli Organi sociali  e che possono formare oggetto di compromesso, possono essere rimesse al giudizio del Collegio dei Probiviri di Settore, ma solo qualora il Consiglio di Settore lo ritenga opportuno e con votazione a maggioranza dello stesso.

2.Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, eletti tra i soci dell’Assemblea ordinaria di Settore, in occasione di una riunione straordinaria dell’Assemblea di Settore indetta dal Presidente del Consiglio di Settore. In caso di dimissioni di uno o più componenti, subentrano i primi della lista dei non eletti, che rimarranno in carica fino alla risoluzione della controversia. In assenza di non eletti il Consiglio convocherà di nuovo  l’Assemblea di settore straordinaria per eleggere i mancanti.

3.I Probiviri, che giudicano quali amichevoli compositori, decidono nel rispetto del principio del contraddittorio ed entro 60 giorni dalla richiesta di presentazione del ricorso o di intervento.

14-RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle regole previste dal CONI,  dalla UISP e dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento, alle norme del Codice Civile, alle altre leggi vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, nonchè allo Statuto della Società ASD LA CHIANINA.

15- NORMA TRANSITORIA

1.Il presente Statuto, entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci. Il Presidente pro tempore dell’Associazione stabilisce e predispone modalità e forme di pubblicazione del presente statuto per dare ai soci la più ampia informazione. 

 REGOLAMENTO INTERNO DELLA CHIANINA RUNNING.

 Valido per tutti gli Atleti iscritti nella Chianina Running.

 –         Una volta iscritto alla Chianina Running, verrà assegnato all’atleta la divisa da runners, così composta:

        1) Pantaloncino corto;

2) Canottiera.

L’ assegnazione della divisa non comporta nessun costo aggiuntivo per l’atleta, essendo questo compreso nella quota di iscrizione annuale.

E’ fatto ASSOLUTO DIVIETO di partecipare alle gare senza avere un qualsiasi indumento di riconoscimento della SOCIETA’.

Nel caso questo accada una volta per dimenticanza dell’Atleta non si tradurrà in nessuna sanzione, in caso di ripetute volte il Consiglio di Settore si riunirà ad hoc,  dove verranno presi provvedimenti di carattere pecuniario per l’Atleta.

Non è ammesso ricorso.

L’atleta, qualora non partecipi ad almeno 10 gare durante l’anno, dovrà restituire i capi tecnici assegnati. In assenza di ciò, il Consiglio di Settore stabilirà la somma da versare alla Società a titolo di risarcimento.

Valido per tutti i Passeggiatori della Chianina Running:

 La partecipazione alle camminate legate alle gare podistiche non è obbligatoria, ma la partecipazione ad almeno nr. 10 camminate all’anno, dà diritto alla fine della stagione coincidente con la cena di fine anno alla  “TUTA con i COLORI SOCIALI”

In caso contrario la tuta non verrà assegnata.

 

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